IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2008/62/CE  della  Commissione,  del  20  giugno
2008, recante deroghe per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'  di
specie  agricole  naturalmente  adattate  alle  condizioni  locali  e
regionali  e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'   per   la
commercializzazione di sementi e di tuberi-seme  di  patata  di  tali
ecotipi e varieta'; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare   l'articolo   19-bis,   relativo
all'iscrizione   nei   registri   nazionali   delle    varieta'    da
conservazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2009; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e per i rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  stabilisce  le  deroghe  applicabili  alle
specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e
successive modificazioni, in  merito  alla  conservazione  in-situ  e
all'utilizzo  sostenibile  di  risorse  fitogenetiche  attraverso  la
coltivazione e la commercializzazione: 
   a) per l'iscrizione  nei  registri  nazionali  delle  varieta'  di
specie di piante agricole di ecotipi e varieta' naturalmente adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica; 
   b) per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme  di  patata
di tali ecotipi e varieta'. 
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  direttiva 2008/62/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          21 giugno 2008, n. L 162.
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, e dell'allegato A
          della legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata nella Gazzetta.
          Ufficiale. 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario:
             «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
          singole  direttive,  i decreti legislativi recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          negli  elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia  gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
          data  di entrata in vigore della presente legge, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Per le direttive elencate negli allegati A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e'  delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             2.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'articolo  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
             3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli  relativi  all'attuazione  delle  direttive comprese
          nell'elenco  di  cui  all'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente  comma ovvero i diversi
          termini  previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati  della  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo
          11-ter,  comma  2,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
          successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i
          profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
          alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi  integrativi d'informazione, per i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i profili finanziari, che devono essere espressi entro
          venti giorni.
             5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
          1,  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi fissati
          dalla  presente  legge,  il  Governo  puo' adottare, con la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
          comma 6.
             6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui
          agli  allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117,
          quinto   comma,   della   Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,   si  applicano  alle  condizioni  e  secondo  le
          procedure  di  cui  all'articolo 11, comma 8, della legge 4
          febbraio 2005, n. 11.
             7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui
          una  o  piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non risultino
          esercitate  alla  scadenza  del termine previsto, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione    che   da'   conto   dei   motivi   addotti   a
          giustificazione  del  ritardo  dai  Ministri con competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche  europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita'  di  individuazione  delle stesse da definire con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
             8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli elenchi di cui
          agli  allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
          con   eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera  dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla  data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
          in mancanza di nuovo parere.».

                                                          «Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

             2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  modifica la direttiva 90/385/CEE del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri  relative  ai dispositivi medici impiantabili
          attivi,  la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
          dispositivi   medici,   e  la  direttiva  98/8/CE  relativa
          all'immissione sul mercato di biocidi;
             2007/63/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  novembre  2007,  che modifica le direttive 78/855/CEE e
          82/891/CEE  del  Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di
          far  elaborare  ad un esperto indipendente una relazione in
          occasione di una fusione o di una scissione di societa' per
          azioni;
             2008/43/CE   della   Commissione,  del  4  aprile  2008,
          relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
          del   Consiglio,   di   un  sistema  di  identificazione  e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile;
             2008/62/CE   della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          recante  deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi e varieta'
          agricole  naturalmente  adattate  alle  condizioni locali e
          regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la
          commercializzazione  di  sementi  e  di  tuberi di patata a
          semina di tali ecotipi e varieta';
             2008/97/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio  concernente il divieto d'utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          B-agoniste nelle produzioni animali.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 19-bis della legge 25
          novembre  1971, n. 1096 recante: "Disciplina dell'attivita'
          sementiera  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  22
          dicembre   1971,  n.  322,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
             «Art.19-bis. - 1.-5. (Abrogati).
             6.  Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
          'varieta' da conservazione' iscritte nel registro di cui al
          comma  1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o
          che   provvedano   al  loro  recupero  e  mantenimento,  e'
          riconosciuto  il  diritto  alla  vendita  diretta in ambito
          locale  di  modiche  quantita'  di  sementi  o materiali da
          propagazione  relativi  a  tali  varieta', qualora prodotti
          nella   azienda   condotta.  Il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali  stabilisce, con proprio
          decreto,  previo  parere  della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale
          diritto.
             7. (Abrogato).
             8.  Sono  escluse dal campo di applicazione del presente
          articolo   le   varieta'   geneticamente  modificate,  come
          definite  dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile
          2001, n. 212.
             9.  Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
          e'  autorizzata  la  spesa annua di 30.000 euro a decorrere
          dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
          a   decorrere   dall'anno   2007,   si   provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2007-2009,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente« Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero    delle    politiche   agricole   alimentari   e
          forestali.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
          1973,  n.  1065,  recante: «Regolamento di esecuzione della
          legge  25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina
          della   produzione   e  del  commercio  delle  sementi»  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
          supplemento ordinario.
             -  Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 recante:
          Attuazione  della  direttiva  2004/117/CE, recante modifica
          delle   direttive   66/401/CEE,   66/402/CEE,   2002/54/CE,
          2002/55/CE   e   2002/57/CE   sugli  esami  eseguiti  sotto
          sorveglianza   ufficiale   e  l'equivalenza  delle  sementi
          prodotte  in  Paesi  terzi.  e'  pubblicato nella Gazzetta.
          Ufficiale 11 settembre 2007, n. 211.
             -  Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo
          28  agosto 1997 n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
             «Art. 2 Compiti. - (Omissis).
             3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e'  obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  i  riferimenti  alla  legge 25 novembre 1971, n.
          1096, si vedano le note citate alle premesse.